Articolo 48 della Costituzione italiana
L'articolo 48 della Costituzione italiana sancisce il diritto di voto.
«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.»
Elettorato attivo
[modifica | modifica wikitesto]Il primo comma dell'art. 48 Cost. sancisce il principio del suffragio universale, riconoscendo l'elettorato attivo a tutti i cittadini maggiorenni senza distinzione di genere. Storicamente, il suffragio universale in Italia è stato esteso alle donne anteriormente alla Costituzione, in vista del referendum istituzionale che introdusse la forma di Stato repubblicana[2]. La norma costituzionale indica perciò due soli requisiti positivi per l'esercizio del diritto di voto.
- La cittadinanza italiana. Sono esclusi gli apolidi[3] e gli stranieri, con la sola eccezione dei cittadini dell'Unione europea per le elezioni comunali[4] ed europee[5].
- La maggiore età. La previsione andava letta in combinato disposto con l'art. 58 Cost., che limitava ulteriormente l'elettorato attivo per il Senato; cosicché, mentre per eleggere i deputati era sufficiente - come in qualsiasi altra consultazione (elezioni amministrative, regionali, europee, referendum) - il compimento dei 18 anni, per eleggere i senatori era necessario il raggiungimento dei 25 anni. Nel 2021, la legge costituzionale n° 1 del 18 ottobre ha rimosso questa restrizione, adeguando il limite per l'elettorato attivo del Senato a quello delle altre consultazioni[6].
Il quarto comma dell'art. 48 Cost. dispone limitazioni al diritto di voto per causa d'incapacità civile, per effetto di sentenza penale irrevocabile o per indegnità morale. I requisiti negativi del diritto di voto consistono dunque nell'assenza di tali limitazioni.
La legge ordinaria specifica che non hanno diritto di voto i sottoposti a misure di prevenzione; i sottoposti a misure di sicurezza detentive, a libertà vigilata o a divieto di soggiorno in uno o più comuni o province; i condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea[7].
Caratteri del voto
[modifica | modifica wikitesto]Il secondo comma dell'art. 48 Cost. stabilisce i caratteri del voto, definendolo personale, eguale, libero e segreto, e qualificandone l'esercizio come dovere civico.
- Il voto è personale nel senso che non può essere delegato[8], salva soltanto la possibilità di valersi di un accompagnatore in caso di grave impedimento fisico. Non è ammesso il voto per procura[9].
- Il voto è eguale nel senso che ogni voto ha lo stesso valore di tutti gli altri[8]. Non sono ammessi il voto plurimo e il voto multiplo[10].
- Il voto è libero nel senso che la volontà dell'elettore non può essere coartata, né l'elettore stesso può impegnarsi a votare in un certo modo[8].
- Il voto è segreto nel senso che l'elettore ha diritto di isolarsi al momento di votare e deve mantenere il segreto su quanto avviene in quello stesso momento; prima e dopo il momento materiale del voto egli è invece del tutto libero di dichiarare pubblicamente per chi voterà o ha votato[8].
La proclamazione dell'esercizio del voto come dovere civico è un compromesso maturato alla Costituente tra i fautori del voto obbligatorio e quelli del voto come dovere puramente morale[11][12]. La formula prescelta permise in origine di irrogare sanzioni simboliche all'astensionista. Esse sono state abolite dalla riforma elettorale del 1993.
Voto estero
[modifica | modifica wikitesto]Il terzo comma dell'art. 48 Cost., introdotto con legge costituzionale nel 2000[13], ha istituito una circoscrizione Estero per consentire l'esercizio del voto alle elezioni politiche da parte dei cittadini non residenti in Italia. L'innovazione si è completata con ulteriori modifiche degli art. 56 e 57 Cost.[14] e con la puntuale attuazione da parte della legge ordinaria[15][16].
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 48
- ^ Decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23.
- ^ Rescigno, p. 349.
- ^ Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
- ^ Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1994, n. 483.
- ^ Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 58.
- ^ Decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, articolo 2.
- ^ a b c d Rescigno, p. 340.
- ^ Martines, p. 153.
- ^ Rolla, p. 173.
- ^ Cuturi-Sampugnaro-Tomaselli, p. 48.
- ^ Solenne-Verrilli, p. 121.
- ^ Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
- ^ Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
- ^ Legge 27 dicembre 2001, n. 459.
- ^ Legge 2 aprile 2003, n. 104.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Sabino Cassese, Stefano Battini, Claudio Franchini, Rita Perez, Giulio Vesperini, Manuale di diritto pubblico, 4ª ed., Milano, Giuffrè, 2009, ISBN 978-88-14-14654-1.
- Vittoria Cuturi, Rossana Sampugnaro, Venera Tomaselli, L'elettore instabile: voto/non voto, Milano, FrancoAngeli, 2000, ISBN 978-88-464-2198-2.
- Temistocle Martines, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 2011, ISBN 978-88-14-15652-6.
- Giuseppe Ugo Rescigno, Corso di diritto pubblico, 14ª ed., Bologna, Zanichelli, 2012, ISBN 978-88-08-17614-1.
- Giancarlo Rolla, Il sistema costituzionale italiano. L'organizzazione costituzionale dello Stato, vol. 1, 4ª ed., Milano, Giuffrè, 2010, ISBN 978-88-14-15222-1.
- Diego Solenne, Antonio Verrilli, Compendio di diritto costituzionale, 4ª ed., Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, ISBN 978-88-387-7201-6.