Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
Delitto di Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo VI, Capo II |
Disposizioni | art. 439 |
Competenza | corte d'assise |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | obbligatorio |
Fermo | consentito |
Pena | reclusione non inferiore a 15 anni |
L'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari è il delitto contro l'incolumità pubblica descritto nell'articolo 439 del codice penale italiano.
«chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a 15 anni. Se dal fatto deriva la morte di una o più persone si applica l'ergastolo»
Quindi se non si ha morte di persone il delitto è considerato di pericolo in quanto il soggetto non ha per la legge come obiettivo primario quello di portare a morte delle persone, se però ciò accade si applica l'ergastolo.
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 15080 |
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