Cavedio

Cavedio e pozzo di ventilazione di un laboratorio della NASA

Il cavedio (dal latino cavaedium, spazio scoperto al centro della domus romana con funzioni di atrio),[1] in architettura, identifica un cortile interno di un edificio (generalmente sottostante a un lucernario) – detto anche chiostrina – che ha la finalità di distribuire luce e aerazione ai locali che vi si affaccino.

Generalmente è a cielo aperto oppure, laddove sia chiuso, il tetto è quello dell'edificio in cui si trova; per questa ragione esso è idoneo anche a ospitare montanti che distribuiscono servizi di qualsiasi natura ai vari piani (condotti dell'acqua, gas, scarichi acque bianche e nere, linee elettriche, telefoniche, dati).

Anche i pozzi di ventilazione possono fungere da cavedio. In taluni casi il cavedio può essere anche soltanto un pozzo di ventilazione[2].

Aspetti giuridici in Italia

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In ragione sia della configurazione fisica (essendo circoscritto dalle fondazioni e dai muri perimetrali dell'edificio) sia della specifica funzione di distribuzione d'aria e luce agli ambienti che su esso prospettano, al cavedio si applica il regime giuridico del cortile e, al pari di quest'ultimo, in difetto di specifico titolo contrario, il cavedio va considerato parte comune dell'edificio, come affermato con sentenza n. 17556 del 1º agosto 2014 da parte della II sezione della Corte di cassazione[3].

Inoltre, in base all'art. 4, comma 4, del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, non può essere adibita a cavedio una struttura tecnica come il vano corsa dell'ascensore, nel quale possono essere ospitate solo le pertinenze strettamente necessarie al funzionamento del dispositivo stesso[4].

  1. ^ Cavedio, in Sapere.it, De Agostini. Modifica su Wikidata
  2. ^ Cavedio, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Modifica su Wikidata
  3. ^ Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione. Provvedimenti pubblicati ottobre 2020 (PDF), su cortedicassazione.it, Corte suprema di cassazione, ottobre 2020, p. 71. URL consultato il 30 maggio 2021 (archiviato dall'url originale il 2 giugno 2021).
    «In materia di condominio, il cortile, salvo titolo contrario, ricade nella presunzione di condominialità ai sensi dell'art. 1117 c.c., essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce allo stabile comune, senza che la presunzione possa essere vinta dalla circostanza che ad esso si acceda solo dalla proprietà esclusiva di un condomino»
  4. ^ D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162. Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori, su normattiva.it, 30 aprile 1999. URL consultato il 25 ottobre 2021.
    «I soggetti cui al comma 3 si assicurano che i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'ascensore»

Voci correlate

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